=CHI RAPPRESENTA IL SINDACATO?= Stampa
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Scritto da Redazione   
Lunedì 19 Maggio 2014 13:10

quarto potere a rovescio

Il Testo Unico di rappresentanza sindacale firmato lo scorso 10 gennaio tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil va in direzione esattamente opposta ad un’attività sindacale seria, di respiro europeo

di  Pippo De Liso

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DISCUSSIONE. IL TESTO UNICO DI RAPPRESENTANZA IGNORA I LAVORATORI

Il Testo Unico di rappresentanza sindacale firmato lo scorso 10 gennaio, corrente anno, tra Confindustria e confederazioni sindacali tutte (Cgil, Cisl, Uil) va in direzione esattamente opposta ad un’attività sindacale seria, di respiro europeo, tesa ad un rafforzamento del contratto collettivo nazionale di lavoro e del già molte volte vituperato Statuto dei lavoratori, il cui affondamento ci fa sentire male quasi fisicamente, allo stesso modo dell’analogo affondamento perpetrato ai danni della Costituzione italiana (di cui parleremo a breve, specie in riferimento all’articolo 99). Insomma, il testo unico di rappresentanza sindacale è un altro di quei documenti ‘mattone’ che restano letteralmente sullo stomaco di chi intende il sindacato come un organo che fa rete, che ottiene “da ognuno la sua dedizione alla praxis, per dominare col realismo i comodi giusnaturalismi” (P. Gobetti).

Tra l’altro, l’ipocrisia del testo è talmente manifesta che noi stessi, nei limiti di un’osservazione cronistica e cronachistica, s’intende,sindacato assurgiamo all’improvviso al ruolo di una vox clamante nel deserto, alla maniera di Giovanni Battista, ma con forze di gran lunga inferiori. Il testo unico, nella volontà dei firmatari, dovrebbe porre fine agli accordi separati (una stagione sindacale da dimenticare, ma il peggio deve ancora venire) e fissare regole che dovranno essere inserite nei prossimi contratti nazionali sull’esigibilità degli accordi comuni. Esso dovrebbe misurare e certificare i rapporti di forza nei luoghi di lavoro. La verità è che la sottoscrizione del testo unico è avvenuta senza interpellare le categorie professionali interessate (un incipit che è tutto un programma) e la loro presenza decisionale negli accordi che contano è puramente nominale, numerica quando va bene. I sindacati sono in una botte di ferro poiché il loro ruolo non potrà più essere messo in discussione. Il concetto di un sindacato che esiste, che si è autoproclamato da sempre, che ha regalato a sé stesso l’esistere, a prescindere da tutto, ma erga omnes (i lavoratori tapini), che, infine, ha estinto ogni possibilità di revoca del suo mandato, è sostanziale, ma sottile e sfugge e sfuggirà ai lavoratori fino a quando questi non saranno avvinghiati da atroci sofferenze derivanti dall’incapacità di sopravvivere con le attuali retribuzioni. Ma non è finita. L’imposizione di una soglia di sbarramento del 5% delle preferenze dei lavoratori, sotto la quale nessuna organizzazione sindacale può essere presa in considerazione, è mutuata direttamente dalla politica e serve a precludere il passo a piccoli sindacati, non inquadrati a livello aziendale, che tuttora svolgono un lavoro di sottobosco notevole sia sul piano salariale sia sul piano normativo; serve, altresì, a sbarrare il passo a quelle ‘fronde’ di minoranza interna al sindacato ufficiale che si costituiscono come opposizione.

scioperoIn quanto al diritto di sciopero, sancito dall’articolo 40 della Costituzione italiana, de facto, in ambito democratico, l’unica arma in mano ai salariati per far valere i loro diritti, nel dettato del testo unico non ha più alcun senso e presto il termine ‘sciopero’ perderà il suo significato di contrasto e cadrà nella sua accezione linguisticamente ingombrante. Le piazze gremite di operai saranno ancor più un ricordo del passato perché non si tratterà più di presentare alla collettività ipotesi di accordi e piattaforme, ma di illustrare alla medesima accordi già preventivamente autorizzati (quando?). Infine, nel testo unico, si affaccia un’altra figura, quella del delegato, interfaccia tra il rappresentante sindacale unitario (RSU) e il lavoratore, in realtà, un personaggio vago e indistinto che va ad alimentare il parassitismo sindacale e una specie di fiducia in bianco, senza riscontri.

Ci chiediamo: quale potrebbe essere per questi sindacati la ciliegina sulla torta, da consumare in seguito felici e contenti? Una legiferazione ad hoc da parte del Parlamento. Se quest’ultimo approvasse una legge sulla rappresentanza che facesse proprio il principio che, a decidere su accordi siano i lavoratori (a parole) e rafforzasse l’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione per l’estensione dei contratti nazionali (paraventi per sicuri ‘inciuci’ aziendali e per coprire universalmente tutto il mondo delle piccole e medie imprese a scarsa rappresentanza), il quadro di desolazione sarebbe completo.

Proponiamo qualche stralcio dal testo unico. “Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi camusso-angeletti-bonannisono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali”. In realtà, si sta sempre più allargando la forbice tra i lavoratori iscritti al sindacato e i semplici lavoratori non sindacalizzati. A farne le spese saranno questi ultimi, anche perché sorretti da un contratto collettivo nazionale di lavoro che può subire variazioni specifiche a seconda delle esigenze produttive delle aziende e degli ambiti territoriali. Infatti, il testo unico dice successivamente: “I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le relative organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro”.

Il testo unico, poi, fa esplicito riferimento al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), un organo ausiliare previsto dalla Costituzione all’articolo 99, per legittimare definitivamente il conteggio e la diffusione dei dati numerici relativi alle iscrizioni sindacali da parte dei lavoratori (le fatidiche tessere). Senonché, l’attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi, un signorotto della velocità cui anche Maurizio Landini, segretario Fiom, vuole assomigliare (“dobbiamo diventare più veloci anche noi”), non ha fatto mistero che vuole abolire per sempre il Cnel. Il fatto si spiega tranquillamente in quanto questo organo, nelle disposizioni costituzionali, deve essere composto “di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa”; in poche parole, è un organo troppo ingombrante e potrebbe diventare un testimone scomodo, nella mente di Renzi. Ciò che vogliamo sottolineare è lo sfasamento di vedute fra la politica e il sindacato, ma si tratta di una divergenza solo apparente, di una contraddizione iniziale prima di camminare sullo stesso binario. Come è stato salutato il testo unico dal segretario Cisl, Raffaele Bonanni? Con queste parole: “È una svolta epocale che cambia decisamente nel Paese il volto delle relazioni industriali, che passano da un sistema antagonistico e conflittuale ad un sistema partecipato, moderno e ben governato”. Ed ancora: “si apre una stagione nuova che può favorire investimenti e occupazione”.

A giugno, ci saranno le elezioni per stabilire quali saranno le rappresentanze sindacali che si siederanno successivamente ai tavoli. Intanto, teniamoci fra le mani questo testo unico, salutato da tutti come testo sereno, testo unico di chiarezza (ma il sereno, in realtà, avvertiva il Poeta, “è la più diffusa delle nubi”).

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Ecco il Testo unico di rappresentanza sindacale:

https://www.dropbox.com/s/lgry7m7yg3px4ru/sindacati_.pdf

Il T.U. è attuativo dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (sempre tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil) e il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013. Si compone di quattro parti e di clausole transitorie e finali.

La prima parte riguarda la misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria. Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del Testo Unico, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

La seconda sezione riguarda la Regolamentazione delle rappresentanze in azienda.

La terza sezione del T.U. è quella cha fa più discutere: riguarda l’Efficacia della Contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale.

La parte quarta del T.U. introduce la procedura del raffreddamento “finalizzata a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto. I Ccnl dovranno determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l’esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa.

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Maggio 2014 23:00
 
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