=RAZZISMO FASCISTA. L'ULTIMO COLPO DI SPUGNA DALLA SENTENZA DI BESNIK SOPOTI= |
Scritto da Redazione |
Mercoledì 11 Ottobre 2017 11:17 |
Il benvenuto di Italia Giusta all’ ‘italiano’ Besnik Sopoti Il 28 settembre scorso, nella sua consueta assemblea settimanale, il Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione ha voluto dare il benvenuto all'artista 'italiano' Besnik Sopoti per festeggiare il riconoscimento fatto dalla prima sezione civile del Tribunale di Roma che, con una sentenza emessa il 25 settembre 2017, lo ha dichiarato "cittadino italiano dalla nascita". L'artista italo-albanese, nato a Bari, nel 1935, da madre italiana, non aveva potuto avere sinora il riconoscimento della cittadinanza italiana a causa di una legge razziale che negli Anni Trenta aveva fatto perdere col matrimonio la cittadinanza italiana a sua madre, Anna Turi, di Bari. La decisione dei giudici romani è stata presa in accoglimento di un ricorso fatto dall'avvocato barese Ascanio Amenduni, per iniziativa del magistrato Nicola Magrone, che per anni si è battuto perché fosse riconosciuta a Sopoti la cittadinanza italianache, invece, egli "avrebbe dovuto vedere riconosciuta già da anni, perché - ha più volte sottolineato Magrone, sindaco del Comune di Modugno e presidente del Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione - sin dal 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'automatismo per il quale - sulla base di una legge del 1912 (la 555), recepita dalla legislazione fascista - Anna Turi aveva perso negli anni Trenta la cittadinanza italiana”. Pubblichiamo qui il video dell'incontro di Italia Giusta e, di seguito, il testo della sentenza che ha dichiarato l'artista Sopoti italiano dalla nascita. "Una sentenza bellissima - ha sottolineato Magrone - l'ultimo colpo ad ogni forma di razzismo".
Qui, di seguito, la sentenza del Tribunale civile di Roma. ” per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Turi Anna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. ”
” N. R.G. 62501/2014 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: ha pronunciato la seguente TRA NONCHE' OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere figlio di Turi Anna, cittadina italiana per nascita. Non può ritenersi che Turi Anna abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicchè i discendenti e le discendenti di quest’ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione, a far data dall’entrata in vigore della costituzione italiana. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Turi Anna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall’attore, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l’adozione da parte del Ministero dell’interno dei provvedimenti conseguenti. P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando, Così deciso in Roma, il 21/07/2017 Il giudice est. il presidente ” |
Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Ottobre 2017 11:36 |