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Scritto da Redazione   
Lunedì 06 Agosto 2012 18:37

TRATTATIVA

 

IL SEQUESTRO 

SECONDA PARTE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIP


 

Il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini, tra cui le perizie chimico-ambientale e medico-epidemiologica svolte in sede di incidente probatorio.

L’impianto probatorio che sorregge la richiesta di misura cautelare reale in esame risulta di tale solidità, consistenza e chiarezza da imporre con assoluta cogenza, a fronte delle evidenti esigenze di prevenzione di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p. rese non più eludibili dalla gravissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria accertata nel corso delle indagini, il sequestro delle seguenti aree dell’ILVA. s.p.a. di Taranto e degli impianti e materiali ivi esistenti: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altoforno, Area Acciaieria e Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), misura la cui indispensabilità ed urgenza appaiono incontrovertibili.

Riservando al prosieguo della presente analisi l’approfondimento del composito e ponderoso materiale acquisito nel corso delle indagini – alle quali hanno dato impulso, tra l’altro, numerosissimi esposti e denunce di privati cittadini e rappresentanti di associazioni ambientaliste (v. faldone n. 6 nonché faldoni nn. 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis, 8bis, 9bis, 10bis e 11bis), nonché esposti di enti pubblici (tra i quali va segnalato quello, corredato di documentazione, presentato il 24.05.2010 dal sindaco di Taranto dottor Ippazio Stefano ed inserito nel faldone n. 4) , va precisato che detto materiale è integrato essenzialmente:

 

 - dagli accertamenti svolti, d’iniziativa o su delega dell’A.G., da organi pubblici tra cui, a far data dal 2007, l’A.R.P.A. Puglia [Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, Organo Tecnico della Regione Puglia istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006 n. 27, preposto all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività; è presente in ogni provincia con i suoi Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP)], nonché dalla A.S.L., dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Questura di Taranto (v. faldoni nn. 2, 3 e 4);

- dagli esiti, di estrema rilevanza, delle indagini condotte dai Carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico) di Lecce (v. faldone n. 4);

- dagli accertamenti tecnici dei consulenti del P.M., ed in particolare:

- dalla consulenza svolta, nel procedimento n. 8496/99 R.G.N.R. e n. 6252/01 Reg. Trib. - [trattasi del processo a carico di QUARANTA Giancarlo, ZIMBARO Salvatore, CAPOGROSSO Luigi e RIVA Emilio, definito in primo grado con sentenza n. 2110/02 del 15.07.2002 del Giudice monocratico di Taranto dott.ssa Lucia De Palo, di cui si dirà più avanti sub C), divenuta irrevocabile nel 2005; copia della relazione di detta consulenza (agli atti del fascicolo dibattimentale di quel processo) è stata acquisita nel procedimento riunito n. 4508/09 R.G.N.R.] - , dai dottori Michele Conversano, Ermanno Corbo, Onofrio Lattarulo e ing. Francesco Di Francesco (v. relazione di consulenza presentata il 31.01.2000 ed allegati, nel faldone n. 1bis, pagg. 4/164);

- dalla consulenza svolta, nel procedimento riunito n. 4508/09 R.G.N.R. (avviato per ireati di cui agli artt. 674 e 635 c.p. a seguito di numerosissime denunce-querele di privati cittadini), dai dottori Michele Conversano, Ermanno Corbo, Vito Balice e ing. Francesco Di Francesco (v. relazione di consulenza depositata il 25.05.2011, nel faldone n. 1bis, pagg. 295/342 ed atti allegati);

- dalla consulenza svolta, nel procedimento riunito n. 938/10 R.G.N.R., dai dottori Roberto Primerano, Lorenzo Liberti e Filippo Cassano (v., nel faldone n. 7, relazione di consulenza depositata il 4.08.2009 e relazione integrativa redatta dagli stessi consulenti e depositata il 28.07.2010);

- da varie sentenze penali emesse a far data dal 1998 nei confronti dei vertici dell’ILVA s.p.a. di Taranto ovvero di suoi dirigenti (v. sentenze acquisite in copia ed inserite nel faldone n. 1). Trattasi, in particolare, di:

A) sentenza n. 2247/98 del 6.07.1998 divenuta irrevocabile il 27.10.99, con la quale il Pretore di Taranto dottor Marcello Barbanente dichiarava MUNI Nicola (direttore dello stabilimento ILVA s.p.a. dal marzo 1993 fino al maggio 1995) colpevole del reato di cui all’art. 674 c.p., “perché, nella qualità di responsabile dello stabilimento ILVA s.p.a., consentiva e non impediva permanenti sversamenti nell’area circostante lo stabilimento, e di notevoli dimensioni, di grossi quantitativi di polveri di minerali atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto, dal marzo 1993 in poi”;

B) sentenza n. 410/99 del 19.02.99 del Pretore di Taranto dottor Genantonio Chiarelli (poi riformata dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, che assolveva MUNI Nicola e SALVATORE Ettore dal reato di danneggiamento, per insussistenza del fatto, ed annullata senza rinvio nei confronti del SALVATORE limitatamente al reato di cui all’art. 18 comma II e III legge 319/1976, perché estinto per prescrizione), divenuta irrevocabile nei confronti del MUNI il 20.09.2000 e del SALVATORE il 20.03.2001, giudicati (unitamente a Liscio Claudio e Lalinga Angelo, quali responsabili dei servizi di depurazione presso l’ILVA, assolti dal Pretore per non avere commesso il fatto), per i seguenti reati: a) reato di cui all’art. 21 comma 2° e 3° L. 10.05.76 n. 319, “perché … consentivano e non impedivano scarichi di liquami provenienti da alcuni reparti dello stabilimento nel canale principale di deflusso n. 1 e, attraverso questo, in mare, contenenti concentrazioni di metalli pesanti superiori ai limiti consentiti: dal reparto scarico depurazione gas coke: 600 mg/l di piombo; dal reparto scarico granulazione loppa: 600 mg/l di piombo; dal reparto drenaggi OCM: 260 mg/l di piombo (limite consentito: 200/mg/l)”; b) reato di cui agli artt. 635 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p., “perché … consentivano e non impedivano lo scarico in mare dei liquami provenienti dallo stabilimento ILVA, che contenevano concentrazioni di metalli e sostanze chimiche che, pur non superando, singolarmente, i limiti di legge, producevano, nel loro complesso, un concreto e negativo effetto di accumulo negli organismi vegetali ed animali e nei fondali, con ciò danneggiando un’ampia zona del Mar Grande. In Taranto – Mar Grande, con continuità ed accertato fino al mese di maggio 1996 sub a) e fino al mese di ottobre 1996 sub b), e per i periodi di effettivo svolgimento delle indicate funzioni …” (il Pretore di Taranto dichiarava MUNI Nicola e SALVATORE Ettore colpevoli del reato di cui al capo b), ed il SALVATORE anche del reato di cui al capo a), dal quale, invece, assolveva il MUNI);

C) sentenza n. 2110/02 del 15.07.2002 del Giudice monocratico di Taranto dott.ssa Lucia De Palo, nel processo a carico di QUARANTA Giancarlo, ZIMBARO Salvatore, CAPOGROSSO Luigi e RIVA Emilio, imputati: a) del reato di cui all’art. 674 c.p., “perché, nelle rispettive qualità di dirigenti del reparto parchi minerali dello stabilimento ILVA s.p.a. (i primi due), di direttore dello stabilimento (il terzo) e di amministratore delegato della indicata società (il quarto), e quindi nell’ambito delle rispettive competenze, provocavano e non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e di installare le necessarie opere provvisionali, continui e permanenti sversamenti di polveri di minerali accatastati nella zona dei parchi minerali dello stabilimento, polveri contenenti sostanze atte a molestare, offendere ed imbrattare le persone residenti nell’abitato del vicino comune di Taranto e, in particolare, quelle residenti del quartiere Tamburi”; b) del reato di cui all’art. 13 comma quinto D.P.R. 24.5.88 n. 203, “perché nelle indicate loro qualità, omettevano di adottare tutte le misure tecniche e provvisionali necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni polverose provenienti dalla zona dei parchi minerali dello stabilimento ILVA, che interessavano la popolazione del vicinissimo centro abitato di Taranto. In Taranto dall’epoca delle denunce … in poi e con continuazione e permanenza fino alla data odierna”. Il Giudice monocratico di Taranto dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, subordinando ex art. 165 c.p. la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena “alla eliminazione, ad opera degli stessi imputati, delle conseguenze dannose e pericolose dei reati, mediante realizzazione della produzione attraverso la migliore tecnologia disponibile per il contenimento dell’emissione molesta ovvero mediante l’adozione di qualunque altro sistema utile al conseguimento di tale scopo, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza” ed ordinando la confisca dell’area denominata “Parchi Minerali” che era stata sottoposta a sequestro;

D) sentenza n. 372/04 del 10.06.2004 della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, la quale, parzialmente riformando la sentenza sub C), appellata da tutti gli imputati, assolveva il QUARANTA e lo ZIMBARO dai reati loro ascritti, per non avere commesso il fatto, riduceva la pena inflitta a RIVA Emilio e sostituiva la pena detentiva inflitta al RIVA e al CAPOGROSSO con quella pecuniaria di specie corrispondente, eliminando nei loro confronti la sospensione condizionale della pena. Confermava, nel resto, la sentenza [sub C)] impugnata, in particolare la confisca dell’area parchi minerali dell’ILVA s.p.a.;

E) sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 38936 del 28.09.2005, depositata il 24.10.2005, che annullava senza rinvio la sentenza sub D) “nei soli punti della disposta confisca e della condanna di Emilio RIVA e Luigi CAPOGROSSO al risarcimento dei danni in favore della Legambiente della Puglia, costituitasi parte civile”, rigettando nel resto i ricorsi proposti dal RIVA e dal CAPOGROSSO avverso detta sentenza;

F) sentenza n. 408/07 del 12.02.07 del Giudice monocratico di Taranto dottor Martino Rosati, nel processo a carico di RIVA Emilio, CAPOGROSSO Luigi, PENSA Roberto, RIVA Claudio, MORONI Alfredo ed ELEFANTE Domenico, imputati:

RIVA Emilio - CAPOGROSSO Luigi - PENSA Roberto 

A) del reato di cui agli artt. 110, 437 c.p., perché, nelle rispettive qualità di presidente del C.d.A. dell'ILVA S.p.A. (il RIVA), di direttore dello stabilimento di Taranto (il CAPOGROSSO) e di dirigente responsabile del reparto cokerie (il PENSA), nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di dotare le batterie del reparto cokerie aventi n. 3-4-5-6, di tutte le apparecchiature necessarie per evitare la dispersione, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti, di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione, onde prevenire la possibilità di disastri, infortuni e malattie consequenziali in danno dei lavoratori addetti e, comunque,operanti nella zona, il tutto anche in relazione alla specifica normativa a tutela dei lavoratori (D.P.R. 547/55, 303/515) e dell'ambiente (art.674, c.p., e D.P.R. 203/88) e pure essendo consapevoli che la mancata adozione delle misure di cui sopra aggravava il rischio di infortuni, così come previsto dal "documento sulla valutazione dei rischi" approvato dalla stessa ILVA S.p.A.;

B) dei reati di cui agli artt. 110 c.p.; 20 e 21 D.P.R. 19/03/1956 n. 303, perché, nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di munire le batterie del reparto cokerie aventi nr. 3-4-5-6 di appropriati dispositivi onde evitare la dispersione di gas, vapori e polveri nel luogo di lavoro e, comunque, di impedirne lo sviluppo e la diffusione. In Taranto, a decorrere dalla data di assunzione delle loro funzioni, con permanenza, fino al settembre 2002 (epoca di disattivazione dell'impianto);

C) del reato di cui all'art. 650 c.p., per avere, nelle qualità sopra indicate, omesso di ottemperare all'ordinanza del sindaco del Comune di Taranto emessa in data 22/05/2001, con la quale - per ragioni di tutela della salute pubblica - veniva ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio delle batterie 3-4-5-6 della cokeria. In Taranto dal 22/05/2001 fino al settembre 2002 (epoca di disattivazione dell'impianto);

RIVA Emilio - RIVA Claudio - CAPOGROSSO Luigi - PENSA Roberto

D) del reato di cui all'art. 674 c.p., perché, nelle rispettive qualità, il primo di presidente ed amministratore delegato dell'ILVA Lamiere e Tubi e ILVA S.p.A., il secondo di amministratore delegato, il terzo di direttore di stabilimento ed il quarto di responsabile del reparto cokerie, consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni - all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA e nelle zone circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "Tamburi" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto accertato il 10/7/2000, con condotta permanente.

E) del reato di cui all' art. 25, commi 3° e 4°, D.P.R. n.203/88, perché, nelle rispettive qualità di cui al precedente capo, nell'esercizio dell'impianto ILVA di Taranto non rispettavano i valori di emissione (con riferimento alle polveri totali sospese) stabiliti direttamente dalla normativa, determinando altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria. In Taranto accertato il 10/7/2000 con condotta permanente.

F) del reato di cui agli artt. 81, 635, comma 2° n.3 c.p., in relazione all'art.625 n. 7) c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle predette qualità ed attraverso la condotta descritta al capo D), imbrattavano e quindi deterioravano gli arredi urbani e gli edifici pubblici (strade, cimiteri) del Comune di Taranto. In Taranto fino al 10/7/2000. Con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi.

MORONI Alfredo e ELEFANTE Domenico

G) del reato di cui all’art. 674 c.p., perché, nelle rispettive qualità, il primo di amministratore delegato dell'AGIP S.p.A., il secondo di direttore di stabilimento dal gennaio 1998, consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni - all'interno dello stabilimento AGIP e nelle zone circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "Tamburi" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto, accertato il 10.07.2000, con condotta permanente

H) del reato di cui all'art. 25, commi 3° e 4°, D.P.R. n.203/88, perché, nelle rispettive qualità di cui al precedente capo, nell'esercizio dell'impianto di raffineria AGIP di Taranto non rispettavano i valori di emissione (con riferimento alle polveri totali sospese) stabiliti direttamente dalla normativa, determinando altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria. In Taranto accertato il 10/7/2000 con condotta permanente.

I) del reato di cui agli artt. 81, 635, comma 2°, n. 3) c.p., in relazione all'art. 625, n. 7) c.p., perché, nelle qualità di cui al precedente capo H), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle predette qualità ed attraverso la condotta sopra descritta, imbrattavano e quindi deterioravano gli arredi urbani e gli edifici pubblici (strade, cimiteri) del comune di Taranto. In Taranto fino al 10/7/2000.

Con tale sentenza il Giudice monocratico di Taranto assolveva l’amministratore delegato (MORONI) ed il direttore (ELEFANTE) dell’impianto di raffineria AGIP s.p.a. di Taranto dai reati di cui ai capi H), per insussistenza del fatto, ed I), per non avere commesso il fatto, e dichiarava estinto per prescrizione il reato agli stessi contestato al capo G). Per quanto riguarda, invece, i vertici aziendali ed i dirigenti dell’ILVA, dichiarava estinta la contravvenzione di cui al capo B) ed assolveva i RIVA, il CAPOGROSSO ed il PENSA dal reato di cui al capo E), per insussistenza

del fatto, ed il PENSA anche dai reati di cui ai capi A) e C), per non avere commesso il fatto; condannava, per contro, i predetti imputati dell’ILVA s.p.a. per i restanti reati, dichiarando RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi interdetti dall’industria esercitata ed incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata delle pene principali loro rispettivamente irrogate. Con sentenza del 10.10.2008 (divenuta definitiva il 5.01.2010 per PENSA Roberto e RIVA Claudio), la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza sub F), dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi C), D), E) e F), ed assolveva PENSA Roberto dal reato di cui al capo D) e RIVA Claudio dai reati di cui ai capi i di cui ai capi D) e F), per non avere commesso il fatto. Confermava, nel resto, l’impugnata sentenza sub F).

- E’ stata acquisita, inoltre, copia della relazione di perizia eseguita su incarico del g.i.p. in sede di incidente probatorio (periti ing. Giovanni Carbotti, prof. Michele Quarto, dott.ssa Maria Spartera, dottor Giuseppe Viviano e dottor Giovanni Ziemacki), facente parte del fascicolo del dibattimento nel processo definito in primo grado con la predetta sentenza n. 408/07 del 12.02.2007 [sub F)].

- Infine, è agli atti del procedimento una copia della motivazione della sentenza emessa il 13.02.2012 dai giudici del Tribunale di Torino – I Sezione Penale, nel processo per la nota vicenda Eternit (in cui Schmidheiny Stephan e De Cartier De Marchienne Louis, responsabili della gestione delle società Eternit, sono imputati dei reati di cui agli artt. 437 comma 1 e 2 c.p. e 434 c.p.).

 

Di fondamentale importanza, le risultanze delle due perizie – chimico-ambientale e medico-epidemiologica – svolte, con le forme dell’incidente probatorio richiesto  Procura della Repubblica presso questo Tribunale (v. ordinanze rese da questo g.i.p. il 27.10.2010 e l’01.06.2011), nell’ambito dei procedimenti riuniti nn. 938/10 e 4868/10 R.G.N.R. a carico di RIVA Emilio, RIVA  icola, CAPOGROSSO Luigi, CAVALLO Angelo e DIMAGGIO Ivan (v. atti inseriti nei faldoni nn. 8 e 9).

Deve subito rappresentarsi che le predette perizie assunte con l’incidente probatorio sono pienamente utilizzabili, in questa fase procedimentale, anche nei confronti di quegli indagati – trattasi di ANDELMI Marco, DE FELICE Salvatore e D’ALO’ Salvatore – i cui difensori non hanno partecipato all’assunzione delle predette prove.

Invero, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “le prove assunte con l'incidente probatorio sono sempre e comunque utilizzabili ai fini dei provvedimenti da adottare nel corso delle indagini preliminari, senza alcun limite soggettivo, mentre nel dibattimento sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, secondo il dettato dell'art. 403 c.p.p. (Fattispecie in tema di misure cautelari personali: perizia, disposta con le forme dell'incidente probatorio nei confronti di alcuni indagati, è stata ritenuta utilizzabile nei confronti di altri, desumendosi da essa indizi di colpevolezza)” (Cass. Sez. V, sent. n. 299 del 27.01.1993, dep. 29.03.1993, imp. Prost).

Con riferimento, poi, ad altra specifica questione procedurale, la Cassazione ha ribadito che “le inutilizzabilità estensibili alla fase cautelare … sono soltanto quelle richiamate, con elencazione tassativa, dall’art. 273 comma primo bis c.p.p.(Cass. Sez. II, sent. n. 10724 del 25.02.2011, dep. 16.03.2011, imp. Castaldo De Stefano). Nella motivazione della sentenza si legge, tra l’altro: “…(Non si può giustificare) … un'estensione analogica dell'elenco di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis per ottenere quella tendenziale applicazione anche alla fase cautelare dell'intero corpus delle norme in materia di inutilizzabilità (come sollecitato dalla difesa): vi osta il carattere tassativo dell'inutilizzabilità, che colpisce solo le prove vietate dal codice di rito e non le eventuali irregolarità nell'assunzione di quelle consentite. Nessun precedente arret di questa S.C. ha mai statuito una generale estensione, anche alla sede cautelare, dell'intero regime delle inutilizzabilità fisiologiche previste per il dibattimento …”.

In particolare, ai periti dottori Mauro Sanna (chimico industriale), Rino Felici (laureato in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, funzionario presso l’A.R.P.A. Lazio), Nazzareno Santilli (ingegnere chimico, funzionario presso l’I.S.P.R.A.) e Roberto Monguzzi (chimico), veniva affidato l’incarico di accertare (v. verbale di udienza dell’08.11.2010):

1. se dallo stabilimento Ilva s.p.a. si diffondano gas, vapori, sostanze aereiformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto e, eventualmente, di altri viciniori, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a Benzo(a)pirene, Ipa di varia natura e composizione nonché Diossine, Pcb, Polveri di minerali ed altro;

2. se i livelli di Diossina e Pcb rinvenuti negli animali abbattuti, appartenenti alle persone offese indicate nell’ordinanza ammissiva dell’incidente probatorio del 27.10.2010, e se i livelli di Diossina e Pcb accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento ILVA di Taranto;

3. se all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute dei lavoratori e di terzi;

4. se i valori attuali di emissione di Diossine, Benzo(a)pirene ed Ipa di varia natura e composizione, Pcb, polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali nonché dannose per cose e terreni (sì da alterarne struttura e possibilità di utilizzazione), siano conformi o meno alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore;

5. [se la pericolosità delle singole sostanze, considerando queste nel loro complesso e nella loro interagibilità, determinino situazioni di danno o di pericolo inaccettabili (effetto domino)];

6. in caso affermativo, quali siano le misure tecniche necessarie per eliminare la situazione di pericolo, anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse e alla loro eventuale drasticità.

Richiedendo l’accertamento di cui al punto 5., relativo ad aspetti medico-epidemiologici, specifiche competenze professionali, si procedeva poi (v. ordinanza resa da questo g.i.p. l’01.06.2011) alla integrazione del collegio peritale con la nomina, quali esperti del settore per i profili riguardanti, per l’appunto, gli aspetti medico-epidemiologici dell’indagine, del professor Annibale Biggeri (professore ordinario di Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze, e direttore della Unità di Biostatistica dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica ISPO – Istituto scientifico della Regione Toscana), della professoressa Maria Triassi (medico, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, e direttore del Dipartimento Assistenziale di Igiene Ospedaliera, Medicina del Lavoro e di Comunità del Policlinico Federico II) e del dottor Francesco Forastiere (medico, direttore dell’Unità Operativa Complessa presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio), ai quali, all’udienza del 24.06.2011 (v. relativo verbale), venivano demandati i seguenti accertamenti, così rielaborato ed articolato il complesso quesito di cui al precedente punto 5.:

Dicano i periti prof.ssa Maria Triassi, prof. Annibale Biggeri e dottor Francesco Forastiere, esaminati eventualmente i dati ambientali ed epidemiologici a disposizione presso ARPA Puglia, le aziende sanitarie e la Regione e ogni altro dato e informazione disponibile presso agenzie pubbliche o private, ed avendo riguardo all’ambiente considerato in relazione ai lavoratori che operano presso lo stabilimento ILVA di Taranto e alla popolazione del/dei vicino/i centro/i abitati:

1. quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente e nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni dagli impianti industriali in oggetto

2. quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto, attribuibili alle emissioni in oggetto

3. qual e' l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto.

Depositati rispettivamente in data 25.01.2012 e 1.03.2012 gli elaborati della perizia chimica e medico-epidemiologica (inseriti nel faldone n. 9), si procedeva, con le forme stabilite per il dibattimento ex art. 401 comma 5 c.p.p., all’esame dei periti chimici (udienza del 17.02.2012) e dei medici-epidemiologi (udienza del 30.03.2012).

L’analisi particolareggiata dei risultati degli accertamenti svolti dai periti in sede di incidente probatorio (e delle ulteriori risultanze agli atti del procedimento) è riservata al prosieguo del presente provvedimento.

Appare necessario, tuttavia, premettere che ad entrambe le perizie non può non riconoscersi assoluta attendibilità.

Anzitutto, gli accertamenti sono stati svolti dai periti nel rigoroso e costante rispetto del principio del contraddittorio delle parti, e senza che nel corso delle operazioni peritali i difensori e/o i consulenti delle parti abbiano sollevato questioni o eccezioni di sorta, come gli stessi periti hanno confermato nella fase iniziale del loro esame (v. rispettivamente pag. 7 e pag. 24 del verbale da fonoregistrazione dell’udienza del 17.02.2012 e del 30.03.2012), dando atto del clima di “massima tranquillità” (così il dottor Forastiere) nel quale i lavori hanno avuto luogo.

Estremo risulta, inoltre, il rigore metodologico con il quale si è proceduto agli accertamenti chimico-ambientali e a quelli medico-epidemiologici, reso evidente dalla esauriente esposizione, tanto in sede di elaborato scritto quanto nel corso dell’esame orale, delle modalità e dei criteri di analisi seguiti, delle acquisizioni scientifiche di riferimento e dei parametri e coefficienti adottati, oltre che dalla coerenza delle stime, sempre ispirate a criteri di prudenza e ragionevolezza, con i dati oggettivi assunti nel corso delle operazioni peritali, tra i quali quelli forniti dalla stessa ILVA e le risultanze della documentazione acquisita dai periti (a tanto ritualmente autorizzati dal g.i.p. ex art. 228 c.p.p.) presso uffici, istituti ed enti pubblici (Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, I.N.P.S., Istituto Superiore di Sanità, I.N.A.I.L., A.R.P.A. Puglia, ASL di Taranto, Comuni di Taranto, Massafra, Palagiano e Statte, Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, ecc).

Vale, inoltre, a confermare la piena attendibilità delle conclusioni peritali la innegabile coerenza e compatibilità delle stesse con l’intero e composito quadro delle risultanze investigative, tra le quali non è dato rilevare alcun dato od accertamento idoneo ad invalidare dette conclusioni. Anzi, tali risultanze valgono semmai – come vedremo – ad esaltare il carattere decisamente prudenziale-conservativo delle stime dei periti, tanto dei chimici quanto degli epidemiologi.

Non sembra trascurabile, poi, il fatto che agli esiti degli accertamenti peritali non sia stata (a tutt’oggi) contrapposta dagli indagati, che pure hanno attivamente partecipato alle operazioni attraverso propri consulenti ritualmente nominati, alcuna propria relazione di consulenza, né l’esame orale dei periti condotto dai difensori degli indagati (si ricorda: RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, CAVALLO Angelo e DIMAGGIO Ivan) è valso a far emergere aspetti o elementi in grado di indebolire il pregio e l’attendibilità delle conclusioni formulate dai predetti professionisti.

Si avrà modo di fare riferimento, nel corso della presente trattazione, a quanto emerso dall’esame dei periti. In questa sede, sembra opportuno soffermarsi sul fatto che, esaminando i periti chimici all’udienza del 17.02.2012, la difesa degli indagati ha sostanzialmente dedotto l’inutilizzabilità, ai fini dei demandati accertamenti chimico-ambientali, di un documento tecnico europeo di cui, per contro, i periti hanno tenuto conto nelle proprie analisi: trattasi del BRef Iron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011(BREF è acronimo di BAT Reference Report, ossia Rapporto sulle Migliori Tecniche Disponibili BAT è acronimo di Best Available Techniques, ossia migliori tecniche disponibili, in italiano MTD).

Si legge, a tal proposito, nella relazione di perizia chimico-ambientale, al paragrafo 2. relativo alle “Modalità dell’indagine” (v. pagg. 5/6 della relazione):

Al fine di rispondere ai quesiti posti si è proceduto preliminarmente alla ricognizione ed allo studio della seguente documentazione.

I. Documentazioni tecniche acquisite nel corso delle attività peritali, in contraddittorio con le Parti (elencate nei relativi verbali di sopralluogo)

2. Documentazione relativa alle attività di campionamento ed analisi svolte dal collegio peritale in contraddittorio con le Parti (elencate nei relativi verbali di sopralluogo)

3. Documentazione di pubblico dominio sia di natura regolamentare-amministrativa che tecnica, in

particolare:

- ultima versione del BRef lron and Steel Production Draft version (24 June 2011) issued for the opinion of the IED – Article 13 Forum (redatta dallo specifico Gruppo di Lavoro in sede europea a cui partecipano rappresentanti sia delle istituzioni che della industria, e valutata idonea dal cosiddetto "Forum Articolo 13" prima della sua adozione da parte della comunità europea …

- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'ILVA di Taranto con prot. DVA-DEC-2011-

0000450 del 4 agosto 2011 con avviso pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 (sito http://aia.minambiente.it).

Sulla base di tale documentazione si è proceduto

I. ad una analisi tecnica dei diversi processi al fine di individuare gli aspetti rilevanti ai fini delle

risposte ai quesiti posti, acquisendo le informazioni necessarie nel corso delle indagini peritali integrando quelle presenti nella documentazione sopra citata

2. Successivamente si è proceduto ad una caratterizzazione dal punto di vista dell'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera, siano esse diffuse che convogliate, al fine di individuare le fonti emissive di particolare rilievo.

3. I profili emissivi relativi ai dati acquisiti direttamente (identificati con riferimento al periodo temporale), sono stati comparati con quelli autorizzati nell'AIA e con quelli indicati nel citato Bref, in particolare nel capitolo definito come BAT Conclusions. In questo sono riportate le prestazioni medie attese derivanti dall'applicazione di una (o di una combinazione) BAT al processo produttivo (le BAT - Best Available Technique, Migliori Tecniche Disponibili - MTD) sono per definizione Available (Disponibili) cioè, secondo la definizione del termine indicata nel D. Lgs 152/06.

_____________________

NOTA I - il D.L.vo 152/06 e s.m.i. Parte Seconda Art. 5 lettera I-ter recita: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli.

Tali tecniche, valutate come "disponibili" nel BRef dal TWG (Technical Working Group) debbono considerarsi in linea di principio applicabili agli impianti del comparto produttivo, con la valutazione degli eventuali vincoli impiantistici che ne limitano la pratica implementazione.

________________________

4. Attraverso la comparazione tra i profili emissivi "reali", quelli autorizzati e quelli derivanti dall'applicazione delle BAT è stata valutata l'ampiezza dello scostamento, sia positiva che negativa, rispetto a questi ultimi, individuando le fonti emissive che più si discostavano dalle prestazioni associate alle BAT. Per le prestazioni indicate come intervallo di valori, si è fatto riferimento sia a quello minimo che a quello massimo.

5. Per le fonti emissive sono stati valutati, ove possibile, gli indicatori emissivi specifici (ad esempio la massa di inquinante per quantità di prodotto) comparando tali indicatori con quelli riportati nel Bref caratterizzanti il panorama impiantistico europeo.

6. Per le fonti emissive "critiche" è stato quindi valutato il grado attuale di applicazione delle BAT. Orbene, a fronte dei rilievi difensivi sopra ricordati si osserva anzitutto che all’udienza del 30.03.2012 è stato acquisito il testo della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 8.03.2012) “che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali” [notificata con il numero C (2012) 903].

Dette conclusioni – ha disposto la Commissione Europea – “sono stabilite nell’allegato alladecisione”: trattasi esattamente delle BAT indicate nell’ultima versione del BRef lron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011, cui i periti hanno fatto riferimento nel corso degli espletati accertamenti tecnici.

Premesso che il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone all’art. 288 (ex articolo 249 del TCE), a proposito degli “Atti Giuridici dell’Unione”, che:

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti,

prevedendo poi, all’art.297 (ex art. 254 del TCE), che:

… … I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Si riporta il testo della predetta Decisione di Esecuzione della Commissione del 28.02.2012:

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [G.U. L 334 del 17.12.2010, pag. 17], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 13, paragrafo l, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione.

2. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni riguarda in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, l'uso dell'energia e la produzione di rifiuti; le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, nonché le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), della stessa direttiva.

3. Le “conclusioni sulle BAT”, definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/7 5/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

4. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo 2 della direttiva.

5. L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.

6. L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/7 5/UE prevede delle deroghe alla prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente laddove i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione superino in maniera eccessiva i benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

7. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), si basano sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.

8. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

9. La decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 20 10/7 5/UE relativa alle emissioni industriali [GU L 146 del 17.05.2011, pag. 3] ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati, membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

10. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 13 settembre 2011 la Commissione ha ottenuto il parere del forum in questione sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio e lo ha reso pubblico.

11. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo l La conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio sono stabilite nell'allegato alla presente decisione

Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2012

Alla luce delle disposizioni di detta Decisione, che – si ribadisce – è obbligatoria in tutti i suoi elementi per gli Stati membri della Unione Europea, non può non apprezzarsi la correttezza e fondatezza di quanto opposto dai periti chimici alle obiezioni dei Difensori degli indagati (v. in particolare pagg. 10/19, 35, 46/48, 58/62 del verbale da fonoregistrazione dell’udienza del 17.02.2012), oltre che, ovviamente, la correttezza del metodo d’indagine. In particolare, il BRef in questione costituisce “documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT)” per gli Stati dell’UE, che, al pari dei precedenti BRef, non necessita (come i periti hanno ben chiarito) di un formale recepimento normativo, da parte degli stessi Stati, per assumere efficacia vincolante nei loro confronti.

Trattasi di un documento tecnico che consacra formalmente e stabilisce ufficialmente, per gli Stati dell’UE, quali siano le migliori tecnologie, i migliori strumenti, le migliori procedure operative, ecc., disponibili nel campo della produzione di ferro e acciaio, ai fini della prevenzione e riduzione dell’inquinamento da emissioni industriali.

Mette conto sottolineare, in questa sede, che al forum (TWG - Technical Working Group) per la elaborazione del predetto documento europeo di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE, hanno preso parte attiva, oltre a rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, rappresentanti delle industrie interessate tra cui in prima fila – trattandosi dell’acciaieria più grande d’Europa rappresentanti dell’ILVA s.p.a. di Taranto.

Essa, dunque, sa bene quali siano le migliori tecniche disponibili per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento da emissioni industriali, cosicché non può invocare alcuna buona fede per giustificare le persistenti, gravissime inerzie accertate nel corso delle indagini, di cui si dirà nel prosieguo, che costituiscono solo il frutto di una pervicace politica aziendale ispirata esclusivamente dalla logica del profitto, a detrimento della tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Non può essere sfuggita, poi, ai vertici dell’ILVA l’importanza (evidenziata anche dai periti chimici in sede di esame) rivestita dalle disposizioni comunitarie espressamente richiamate dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea sopra riportata, che ancorano ai non superabili “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT” i valori limite di emissione che l’autorità competente statale è tenuta a fissare e a far rispettare, sia in sede di rilascio dell’autorizzazione sia successivamente [v. paragrafi 4), 5) e 8) della Decisione].

[APPENDICE] 

Ai fini di una più agevole lettura del presente provvedimento, appare opportuno, infine, fornire sommarie indicazioni su termini di natura tecnico-scientifica ovvero su organismi nazionali o internazionali, che nella motivazione saranno individuati con acronimi.

PTS = Polveri totali sospese nell’aria

PM10 = Particulate Matter, ossia Materia Particolata (in piccole particelle). Polveri in sospensione nell’atmosfera sotto forma di particelle microscopiche, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 μ/m (10 micron, millesimi di millimetro). E’ una miscela di elementi metallici e composti chimici organici ed inorganici dotati di differente tossicità per l’uomo, quando individualmente considerati, e che possono avere tra loro un’azione sinergica.

PM2,5 = Polveri in sospensione nell’atmosfera, il cui diametro è uguale o inferiore a 2,5 μ/m (2,5 micron, millesimi di millimetro).

PCB = Policlorobifenili

PCDD = Policlorodibenzo- diossine

PCDF = Policlorodibenzo-furani

PCB-dl (PCB dioxine-like) = gruppo di congeneri dei PCB individuati come “diossina simili”; presentano caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche paragonabili a diossine e furani Viene classificata come sicuramente cancerogena e inserita nel gruppo 1, Cancerogeni per l'uomo dalla IARC, dal 1997, la TCDD (tetraclorodibeno-p-diossine).

IPA = Idrocarburi Policiclici Aromatici Benzo(a)pirene = congenere degli IPA, cancerogeno Vari IPA sono stati classificati dalla I.A.R.C. – Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (1987) come "probabili" o "possibili" cancerogeni per l'uomo, mentre il benzo(a)pirene è stato recentemente (2008) riclassificato in categoria 1 come "cancerogeno per l'uomo" [invero, all’udienza del 30.03.2012 – v. pagg. 90/92 del verbale da fonoregistrazione) i periti epidemiologi hanno ricordato come il benzo(a)pirene sia una sostanza sicuramente cancerogena, dichiarata tale dalla I.A.R.C., Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro].

La concentrazione dell’inquinante può essere espressa in μg/m3 o in mg/m3. μg/m3 = microgrammo (milionesimo di un grammo) per metro cubo d'aria analizzata mg/m3 = milligrammo (millesimo di un grammo) per metro cubo d'aria analizzata.

NO2 = Diossido di azoto

SO2 = Diossido di zolfo

HCL = Acido cloridrico

H2S = Acido solfidrico

COV = Composti organici volatili

CO = Monossido di carbonio

O2 = Ossigeno

AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale

ISPRA (ex APAT) = Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

EPA = Environmental Protection Agency - Agenzia federale USA per la protezione ambientale

WHO = World Health Organization – Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control - Comitato intergovernativo dell’Unione Europea, che si occupa di aumentare le “prestazioni ambientali” dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione

IPTS = Institute for Prospective Technological Studies, Istituto di ricerca europeo con sede a

Siviglia

Prossimamente, la terza parte del provvedimento del Gip di Taranto

 


Ultimo aggiornamento Martedì 14 Agosto 2012 17:18
 

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Sudcritica Flash

==MARIO MARANGI, PER L'EXTRAVERGINE DI PUGLIA 'CREARE RETE' TRA I PRODUTTORI=Le ‪‎difficoltà‬ ma anche le grandi ‪opportunità‬ dei ‪‎produttori‬ ‪‎oleari‬ che puntano all'‪‎innovazione‬ e alla ‪‎qualità‬, in ‪Puglia‬ come a Modugno‬.
‪‎Investire‬ nell'‪olivicoltura‬ significa anche ‪valorizzare‬ il ‪territorio‬ e il tessuto‬ ‪sociale‬.
Ecco le ‪sfide‬ che affrontiamo noi ‪giovani‬ ‪‎imprenditori‬ ‎agricoli‬.
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Sudcritica Flash

=IL COMUNE DI MODUGNO ABBATTE IL 'MURO'. LO ACQUISTO' COME OPERA D'ARTE, LO DISTRUGGE COME BAGNO FATISCENTE=
di Francesca Di Ciaula.Il 2 febbraio scorso, in piazza Romita Vescovo, un tempo adibita a mercato del pesce, sono iniziati i lavori di demolizione della parete adiacente ai bagni pubblici.
La motivazione è presto detta: sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, fatiscenza delle strutture. Il tutto per una spesa di 35 000,00 €.
La parete ricoperta di marmo nero, fu costruita a ridosso della chiesa seicentesca delle Monacelle in pieno centro storico, per nascondere un bagno pubblico, alla vista di chi sostava nella piazzetta. Una visione dai contrasti indicibili. Un monolite scuro e dietro la parete chiara dell'antica chiesetta. L'antico e il nuovo, maldestro tentativo di dare dignità al piastrellato che ha invaso il paese, eppure opera pubblica. La modernità imposta per capriccio o arbitrio, il marmo contro la pietra povera antica. Oggi ulteriore denaro pubblico è stato impiegato per distruggere quel manufatto a nessuno mai piaciuto per la sua manifesta volgarità.

[v.leggi tutto in Sudcritica Modugno]

Sudcritica Flash

=ITALIA GIUSTA, IL COMUNE DI MODUGNO BLOCCHI LO 'SFRATTO' DELL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO=
di Tina Luciano.

Il movimento Italia Giusta secondo la Costituzione sollecita il Commissario prefettizio a Modugno perché blocchi lo ‘sfratto’ dell’Istituto Nastro Azzurro fino a quando sarà pronta la nuova sede ad esso destinata, in locali comunali che oggi ospitano i Servizi sociali.Il Museo e le Associazioni combattentistiche raccolte nell’Istituto custodiscono oggi le poche tracce esistenti di una memoria collettiva di Modugno, perse le quali va definitivamente in frantumi l’identità dell’intera città.
Un luogo della memoria va protetto e tutelato: insistere nel volerlo ‘sfrattare’ ha il sapore iconoclasta della provocazione, del voler far apparire come insensibile al bene pubblico una pubblica amministrazione che deve invece avere a cuore unicamente le esigenze sociali.

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=CONSUMO DI SUOLO E COMUNITA' SENZA IDENTITA'. INCONTRO CON GIUSEPPE MILANO=
Il 23 gennaio 2015. Sono intervenuti Pasquale De Santis e Nicola Magrone."Contro il mostruoso consumo di suolo in tutta Italia, serve una mobilitazione dei cittadini, una coscientizzazione che ci faccia capire che la cementificazione costante ha un forte impatto sociale, significa alienazione, perdita di coesione della comunità, significa che non esiste più un'identità delle nostre città. Sentiamo spesso dire che si vuole 'costruire il futuro': ma lo si dice a vuoto, mentre si perpetuano questi atteggiamenti di noncuranza e di malapolitica. Costruire il futuro significa cominciare a far le cose per bene ogni giorno nelle nostre città. Quel che è successo a Modugno lo sapete voi, non ho titolo per parlarne ma parlano i fatti. Basta col dire che edilizia e urbanistica vanno visti come motore dello sviluppo, se poi sappiamo che servono per creare solo lo sviluppo di pochi... basta!"

Riprese video di A.Covella per Italia Giusta/Sudcritica

[v.anche in Sudcritica Modugno]

=DISCUSSIONI=

=SOVRANITA' NAZIONALE
MONETARIA
E DEBITO PUBBLICO=

Serafino Pulcini/
Mino Magrone

Monete-antiche-riportate-alla-luce-in-uno-scavo-archeologico


_________________

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=PROTEZIONE CIVILE, INCONTRO CON GIUSEPPE DI CIAULA=
Il 9 gennaio 2015. Coordinamento, formazione, esercitazioni, sicurezza sono i cardini di una buona protezione civile.Fondamentale un piano dettagliato di intervento, con volontari professionali i quali - quando dovessero verificarsi emergenze - sanno che fare ma non usurpano i compiti dei professionisti. Partecipano il presidente di Italia Giusta secondo la Costituzione, Pasquale De Santis, e Francesca Di Ciaula, della segreteria del movimento.
Riprese video di A.Covella per Italia Giusta/Sudcritica

[v.anche in Sudcritica Modugno]

I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=PROTEZIONE CIVILE, INCONTRO CON WILLIAM FORMICOLA=
Il 12 dicembre 2014, su ''Stato di salute del territorio italiano e ruolo della protezione civile''.Al centro dell'intervento, le azioni che gli amministratori devono compiere per prevenire, e per intervenire nel verificarsi di emergenze; gli effetti della mano dell'uomo sull'aggravamento dei rischi, i pericoli legati al consumo del territorio e al costruire senza regole. E' intervenuto il presidente di Italia Giusta, Pasquale De Santis.
Riprese video di A.Covella per Italia Giusta/Sudcritica

[in Sudcritica Modugno]

=POLITICA E CONSENSO=

=LA POLITICA
DELLE LOCUSTE=

locuste-madagascar


se si vuole tentare
un recupero
delle regole
che tutelino tutti,

bisognerà scontentare
i gruppetti di interesse
che si concentrano come locuste
intorno al patrimonio pubblico

di  Tina Luciano
__________________

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=CULTURA, SCUOLA E
TERRITORIO E LA 'NUOVA'
FIERA DEL CROCIFISSO
A MODUGNO=

seminario IG di ciaula longo lobaccaro

Per i Seminari di Italia Giusta
secondo la Costituzione,
incontro - il 21 novembre 2014 -
col musicista dei Radiodervish
Michele Lobaccaro
e con Francesca Di Ciaula
e Valentina Longo.
Su politiche culturali a
Modugno, sul successo
della 'nuova' Fiera
del
Crocifisso inaugurata
con l'amministrazione
Magrone
e sull'importanza
delle relazioni
tra scuola e territorio.

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=DISCUSSIONI=

=ECONOMIA E UE.
CI VORREBBE KEYNES
MA E' TROPPO
DI SINISTRA=

keynes-main-photo


Ilquadro
macroeconomico

dell’Europa
dovrebbe suggerire
la ripresa di politiche economiche
poggiate sulle argomentazioni
della cosiddetta sintesi postkeynesiana.
Invece, ciò è ancora molto lontano
dall’essere preso in considerazione
dalle istituzioni europee

di  Mino Magrone

____________________

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=LE SCELTE FISCALI DELLA GIUNTA MAGRONE PER PROTEGGERE I CETI MENO ABBIENTI=
Incontro con Dino Banchino.

Per i seminari di Italia Giusta secondo la Costituzione, incontro con l'assessore al Bilancio dell'amministrazione comunale di Modugno guidata da Nicola Magrone.Banchino ha parlato delle scelte fiscali fatte dalla giunta, tutte improntate all'art.53 della Costituzione italiana, per il quale il sistema tributario nel nostro Paese "è informato a criteri di progressività”.
Per questo, per il 2014 a Modugno non si è pagata la TASI, preferendo scaricare il peso maggiore della contribuzione dei cittadini sull'Irpef. Sono intervenuti Pasquale De Santis, presidente di Italia Giusta secondo la Costituzione, e Nicola Magrone.

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=MODUGNO, LA GIUNTA MAGRONE E L'AIUTO AI PIU' DEBOLI=
Incontro con Rosa Scardigno

Per i seminari di Italia Giusta secondo la Costituzione, incontro con l'assessore ai servizi sociali dell'amministrazione comunale di Modugno guidata da Nicola Magrone.Al centro dell'intervento dell'assessore, gli sforzi per ricostituire servizi disastrati (Ufficio di Piano, in primis), le necessità cui assolvere senza arbitrio, la descrizione di un lavoro interrotto a poco più di un anno dall'insediamento, quando avrebbe potuto dare aiuti più congrui.

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=DISCUSSIONI=

=MODUGNO.
CON ITALIA GIUSTA
PER ROMPERE
L'AGGLOMERATO
DI POTERE=

logo italia giusta internet


Da queste parti
smuovere la stagnazione
di poteri è stato
un azzardo
ed una scelta
 coraggiosa.
E tuttavia la dimostrazione
che un movimento possa spezzare

un meccanismo consolidato
c'è stata.
[...] Che si possano tentare
scelte politiche limpide e nette,
l'esperienza amministrativa
modugnese ce lo insegna

di  Francesca Di Ciaula
____________________

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=MODUGNO, LA NUOVA FIERA DEL CROCIFISSO=
Incontro con Tina Luciano -
"Queste sono le ragioni e le modalità della nuova configurazione della Fiera del Crocifisso......da un lato riannodare i fili con il centro della città, dall’altro garantire la sicurezza in un sito che, oltre ad essere isolato non garantiva nemmeno l’incolumità dei visitatori".

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=I LUOGHI=

=BORGO TACCONE.
STORIA PICCOLA
DEL SUD=

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Borgo Taccone
è questo luogo
dell'assenza,
una storia mancata
di insediamenti rurali.
Eppure non riesci
ad individuare la parola fine
a questa storia.
Il borgo intero sembra piuttosto
un racconto interrotto.

di  Francesca Di Ciaula
______________

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=DISCUSSIONI=

=IL MATTONE DI CALVINO.
60 ANNI DOPO=

Credits-LaPresse h partb


“Un sovrapporsi
geometrico di parallelepipedi
e poliedri, spigoli e lati di case,
di qua e di là, tetti, finestre,
muri ciechi per servitù contigue
con solo i finestrini smerigliati
dei gabinetti uno sopra l’altro”.

di  Nicola Sacco
______________

 [Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=CRISI. PER SALVARE
L'EUROPA BASTEREBBE
SVEGLIARE IL GIGANTE=

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Una modesta
frazione

di questo gigante finanziario
narcotizzato e costretto
a stare improduttivo può,
purché l’Europa e la Germania
lo vogliano, finanziare opere
e interventi comuni di sviluppo
e crescita dell’occupazione
di lavoratori in Italia ed in Europa

di  Mino Magrone
______________

 [Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=MODUGNO.
LA DIGNITA' POSSIBILE=

francesca4


Questo, il sindaco
di Modugno,
Nicola Magrone,
ha insegnato nel primo anno
di amministrazione a chi
ha voluto comprendere:
a essere chiari,
a pronunciare il nome delle cose
senza timore, pubblicamente,
non in cenacoli all’ombra
di qualche interesse
che non fosse quello
di tutti i cittadini.

di  Francesca Di Ciaula

____________________

 [Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=TAMARO, IL GRANDE NEMICO
E' IL NIENTE. O LO E'
PIUTTOSTO IL NICHILISMO?=

rotoletti010


L'angoscia e il disagio
non sono soltanto
sentimenti dei giovani,
sono invece
di noi tutti
in quanto mortali
destinati a finire,
al niente

di  Mino Magrone

_______________

[Leggi tutto]

Sudcritica Modugno

=GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO MODUGNO. IL SINDACO, SITUAZIONE ASSURDA CHE SI RIPETE= 5 aprile 2014 - Dice Nicola Magrone: "Prendero' le opportune iniziative per l'attuazione puntuale di intese precise sui compiti i di Fal e Rete Ferroviaria Italiana. Quello che serve e' scongiurare ulteriori situazioni di grave pericolo".[Leggi tutto in Sudcritica Modugno]

=DISCUSSIONI=

=“La grande bellezza”?=

la grande bellezza


Finché continua
l’umana avventura
in questa valle,
ci sarà scienza, arte,
religione
e l’apocalisse del pensiero
lasciamola ai meno dotati.
Non ci riguarda.

di  Pippo De Liso

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=DISCUSSIONI=

=JOBS ACT, LAVORO

SENZA DIRITTI

E SENZA DIFESE=

CGIL crisi

 
l’Europa solidifica
interessi preminenti
anche sottraendo
ai Paesi
a sovranità nazionale
le tradizioni politiche
e i documenti storici d’identità.
L’Italia è in prima fila con la cessione
della Costituzione e la fiammata
di follia collettiva del cambiamento
a tutti i costi, soprattutto in peggio

di  Pippo De Liso

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=DISCUSSIONI=

=Per far ripartire l'Italia

non serve stravolgere

la Costituzione=

costituzione

Proposta, da parte di un attivista

di Italia Giusta, di una piccola

guida pratica, aperta a suggerimenti,

per orientarsi tra i temi

di stretta attualità politica

di  Nicola Sacco

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Sudcritica Modugno

=RACCOLTA DIFFERENZIATA A MODUGNO, SUDCRITICA INTERVISTA L'ASSESSORE = 17 marzo 2014 - Puoi seguire l'intervista anche alla pagina di Sudcritica Modugno.Tra breve, finalmente, anche a Modugno (e per l'intero Aro del quale Modugno è capofila) ci sarà un bando di gara per una vera raccolta differenziata. Con l'aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini dovrà portare al traguardo 'rifiuti zero'. L'assessore comunale Tina Luciano spiega a Sudcritica come accadrà.

Riprese e post produzione di Alberto Covella

Per discutere con il Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione, questi gli indirizzi:
sede: via X marzo 88 - 70026 MODUGNO
posta elettronica: [email protected]
[email protected]
rivista: www.sudcritica.it

=DISCUSSIONI=

Larroganza

della Rai

In nessun altro

Paese europeo

si assiste al pagamento

di un canone obbligatorio

a fronte di una pubblicità

invadente e accentratrice

di  Pippo De Liso

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=DISCUSSIONI=

Il documento

alternativo

"Il sindacato

è un'altra cosa"

per il XVII Congresso

della Cgil

 

di  Pippo De Liso

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=DISCUSSIONI=

Una sinistra

nata piccolo-borghese

 

di  Franco Schettini

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a mio avviso il nostro “marxismo” altro non è stato che riformismo piccolo borghese, nemmeno socialdemocratico

Il 15 giugno del 1975 Pasolini scriveva, dopo le effimere vittorie delle sinistre, che “l’Italia è nel suo insieme ormai un Paese spoliticizzato, un corpo morto i cui riflessi non sono che meccanici. L’Italia cioè non sta vivendo altro che un processo di adattamento alla propria degradazione”.

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Contro la violenza sulle donne

MAGRONE, PALMINA E LE SUE PAROLE HANNO CAMBIATO LA MIA VITA
Casacalenda, 16 novembre 2013 - intervista di Maurizio Cavaliere. Magrone ricorda il giorno in cui palmina martinelli gli parlò in punto di morte, rivelandogli i nomi dei suoi aguzzini. La 14enne di fasano morì data alle fiamme nel novembre 1981, si era rifiutata di prostituirsi.

=LA VIOLENZA ESIBITA=

di Francesca Di Ciaula

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violenza2 [ Leggi tutto]  

DON TONINO BELLO - LA COSCIENZA E IL POTERE

IL POTERE, LA LEGGE, LA COSCIENZA
Don Tonino Bello ricordato dal sindaco di Modugno, Nicola Magrone, a Mola di Bari, il 16 ottobre 2013, con l'assessore regionale Guglielmo Minervini e don Gianni De Robertis.La speranza nel patto tra deboli, se non per rovesciare il potere almeno per attenuarne l'abuso. Tornare alle origini di don Tonino Bello è tornare alle origini del nostro popolo, cioè la Costituzione. Secondo il sindaco di Modugno, oggi la costituzione non deve essere modificata.

cronache dall'interno

=IL SINDACO DI MODUGNO NICOLA MAGRONE E LA SUA GIUNTA INCONTRANO I CITTADINI=
26 settembre 2013 - Filmato integrale dell'incontroPer la prima volta nella vita amministrativa di Modugno, l’amministrazione parla con i cittadini in un incontro pubblico.

Riprese e post produzione di Alberto Covella

Per discutere con il Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione, questi gli indirizzi:
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